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Articolo 42 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Esecuzione del rimborso

Dispositivo dell'art. 42 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall'articolo 43 bis.

L'esattore è tenuto a rimborsare anche l'indennità di mora eventualmente riscossa.

Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.

L'elenco di rimborso è consegnato all'esattore il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.

Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'esattore annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione.

Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dall'esattore sotto la propria responsabilità fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.

[Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille.] (1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

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