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Articolo 29 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Rilascio della quietanza

Dispositivo dell'art. 29 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

[L'esattore può rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte.] (1)

Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

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