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Articolo 250 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 250 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(1)Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai di fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana.

Note

(1) Articolo dettante disposizioni in tema di razza privo di oggetto a seguito dell'abrogazione delle leggi razziali per effetto dell'art. 3 D. Lgs. Lt. 14/09/1944 n. 287.

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