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Articolo 236 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 236 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall'art. 2778 del codice, esso č preferito a quelli di cui ai nn. 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.

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