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Articolo 212 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 212 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le deliberazioni di modifica dello statuto di societā iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui č prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

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