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Articolo 211 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 211 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle societą commerciali e delle societą cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione delle societą stesse sono regolate dalle nuove disposizioni.

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