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Articolo 146 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 146 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Articolo abrogato dall'art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607

[Qualora il canone sia stato aumentato a norma dell'articolo precedente, non si aggiunge al prezzo di affrancazione l'indennità stabilita dal primo comma dell'articolo 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998.]

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