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Articolo 95 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 95 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Quando le leggi o le norme corporative non dispongono, l'appartenenza alla categoria d'impiegato o di operaio č determinata dal R. decreto-legge 13 novembre 1924 n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562.

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