Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 71 quater Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 71 quater Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

[[COMMA ABROGATO]](1)

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall'articolo 5 ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.(2)

[[COMMA ABROGATO]](1)

[[COMMA ABROGATO]](1)

[[COMMA ABROGATO]](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che le disposizioni dell'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 e che l'efficacia dell'abrogazione dei commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo è prorogata dal 28 febbraio 2023 al 30 giugno 2023.
(2) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) e ss. mm. Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che le disposizioni dell'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 e che l'efficacia dell'abrogazione dei commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo è prorogata dal 28 febbraio 2023 al 30 giugno 2023.

Spiegazione dell'art. 71 quater Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La "Riforma Cartabia" ha inciso, nell'ottica di ridurre la mole di contenzioso giudiziario, promuovendo ed incentivando il ricorso alle procedure alternative di risoluzione delle controversie (cc.dd. "ADR"), anche su alcuni articoli delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
Per quanto attiene, nello specifico, all'art. 71 quater delle disposizioni di attuazione, dedicato alle controversie in materia di condominio, l'articolo è stato coordinato con le nuove disposizioni in materia di mediazione riguardanti la legittimazione dell'amministratore di condominio.
Il novellato art. 5 ter del D.lgs. 28 del 2010 prevede attualmente che: "L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi", senza la necessità della previa delibera assembleare.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!