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Articolo 60 ter Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 60 ter Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(1)Sull'impugnazione del regolamento e delle deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, è competente il giudice di pace.

Note

(1) Il D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) l'introduzione dell'art. 60 ter a decorrere dal 31 ottobre 2025.

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