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Articolo 25 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 25 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

[Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto.

Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del presidente della Repubblica, è sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato.

L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.]

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