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Articolo 161 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Deposito degli atti per il giudizio abbreviato

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 161 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

[1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio abbreviato a norma dell'articolo 560 commi 2 e 3 del codice, in luogo di quanto previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera g) del codice, č contenuto l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari č depositato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con facoltā per le parti e i loro difensori di prenderne visione e di estrarne copia.]

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