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Articolo 158 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 158 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

[1. Nel caso previsto dall'articolo 554 comma 2 del codice, il pubblico ministero comunica immediatamente l'ordinanza al procuratore generale presso la corte di appello che può disporre l'avocazione con decreto motivato entro cinque giorni dalla comunicazione della ordinanza medesima. Decorso tale termine, il pubblico ministero formula l'imputazione entro i cinque giorni successivi.

2. Il decreto con il quale il procuratore generale dispone l'avocazione è immediatamente comunicato al pubblico ministero.

3. Disposta l'avocazione, il procuratore generale formula l'imputazione entro il termine previsto dall'articolo 554 comma 2 del codice ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 555 e seguenti del codice.]

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