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Articolo 154 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Comunicazione della sentenza

Dispositivo dell'art. 154 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.

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Consulenze legali
relative all'articolo 154 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. C. chiede
sabato 29/10/2022 - Marche
“Buonasera Avvocati. Sono dipendente di una P.A. e mi trovo nella situazione di dover patteggiare una condanna per un procedimento assolutamente non attinente il lavoro e del quale nel mio ufficio non sanno assolutamente nulla, né è presumibile che lo sappiano mai se nessuno li avverte (reato commesso in una regione molto lontana da quella in cui lavoro). Anche alla luce della c.d. “Riforma Cartabia” (modifica all’art. 445, comma 1-bis del cpp “La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando e’ pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non puo’ essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, DISCIPLINARI, tributari o amministrativi” ) sarebbe comunque applicabile l’art. 154 ter del D.Lgs. 271/1989 (norme di attuazione del cpp) che prevede l’obbligo per la cancelleria del tribunale di comunicare all’amministrazione presso cui è in servizio il condannato la sentenza penale?. La pena che si prospetta è 4/6 mesi di reclusione pena sospesa e non menzione nel certificato penale. La ringrazio in anticipo per la risposta.”
Consulenza legale i 10/11/2022
Prima di rispondere al quesito è opportuna una breve premessa sul c.d. certificato del casellario giudiziale.

L’organo competente è l’ufficio locale del casellario presso la Procura della Repubblica, il quale rilascia all’interessato il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 24 T.U.
Quest’ultimo contiene indicazioni sui provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa.
Il certificato ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio.

In seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 122/2018, il certificato del casellario giudiziale riassume al suo interno i precedenti certificati di natura penale e civile (previsti dagli articoli 25 e 26 T.U.) e, per il cittadino italiano, contiene anche l’attestazione sulla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.

Quanto alla richiesta:
La richiesta deve essere presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l’apposito modello predisposto.
I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.
L’interessato può richiedere il certificato per posta allegando copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità ed è possibile la prenotazione online dello stesso.

I cittadini italiani che debbano presentare in altro Stato membro dell’UE la documentazione attestante l’assenza di precedenti penali possono utilizzare il c.d. modello standard multilingue e il certificato riguardante l’assenza di precedenti penali da allegare al certificato del casellario giudiziale.

Il certificato viene rilasciato a titolo gratuito qualora debba essere:
  1. esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83);
  2. esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73);
  3. esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002);
  4. unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario ai sensi dell’art. 176 disp. att. c.p.p.;

Il rilascio del certificato è esente da bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.

Nei casi in cui è prevista l'esenzione occorre produrre idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo, il numero identificativo del procedimento in caso di esenzione per gratuito patrocinio o per le controversie in materia di lavoro.

Si evidenzia che il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.
Il privato produrrà infatti la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Lo prevede l’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, modificato dall'articolo 15, co. 1 della L. 12 novembre 2011, n. 183.

L’ufficio del casellario locale rilascia:
a) il certificato del casellario europeo (art. 25-ter comma 1 T.U.), recante anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale italiano a seguito di richiesta dell’interessato;
b) l’informazione con valore legale sui precedenti penali europei a richiesta del cittadino di altro Stato membro o di Paese extraeuropeo;

Venendo poi al caso in esame, la c.d. Riforma Cartabia è stata rinviata al 30 dicembre 2022 in seguito all’insediamento del nuovo Governo.
Di conseguenza, dal punto di vista giuridico, attualmente l’art. art. 444 del c.p.p. non subisce modifiche così come la disposizione di cui al1’art. 154 ter disp att. c.p.p. (inserito dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).
Quindi, ai sensi dell’art. 445, co. 1 bis si evince che la sentenza di applicazione della pena di cui all’art. 444 c.p.p., anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, salvo quanto previsto dall’art. art. 653 del c.p.p..
Quest’ultima disposizione, al comma 1 bis, prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.