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Articolo 142 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso

Dispositivo dell'art. 142 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. [I testimoni, i periti, gli interpreti e i consulenti tecnici sono citati almeno tre giorni prima della data fissata per il dibattimento.](1)

2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice è richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario.

3. L'atto di citazione contiene:

  1. a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione;
  2. b) le generalità e il domicilio della persona da citare;
  3. c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;
  4. d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;
  5. d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita(2);
  6. e) l'avvertimento che, fuori del caso previsto dalla lettera d-bis), in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), d-bis), e) nonché l'indicazione dell'imputato.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
3. L’atto di citazione contiene:
[omissis]
d-bis) l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.
e) l’avvertimento che, fuori del caso previsto dalla lettera d-bis), in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell’articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), d-bis), e) nonché l’indicazione dell’imputato.

__________________

(1) Comma soppresso dal D. L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356.
(2) Lettera inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

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