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Articolo 104 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esecuzione del sequestro preventivo

Dispositivo dell'art. 104 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Il sequestro preventivo è eseguito:

  1. a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
  2. b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
  3. c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
  4. d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
  5. e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92

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Consulenze legali
relative all'articolo 104 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. S. chiede
sabato 14/05/2022 - Calabria
“L'azienda è stata posta sotto sequestro dalla procura con nomina di amministratore giudiziario.
Chi ha l'onere, se sussiste, di segnalare ad ADM il cambio dell'amministratore?
La ditta oggi, poiché l'amministratore giudiziario non ha provveduto a comunicare il cambio, rischia di perdere la licenza e si è vista notificare una sanzione di oltre 30.000,00 euro.
Ringrazio in d'ora per l'attenzione che vorrete riservarmi e porgo cordiali saluti”
Consulenza legale i 26/05/2022
Ai sensi dell'art. 104 delle disp. att. c.p.p., spetta all’autorità giudiziaria che emana il provvedimento di sequestro il compito di iscrivere d’ufficio nel registro delle imprese l’immissione dell’amministratore giudiziario; perciò se l’iscrizione è avvenuta essa sarà opponibile ai terzi.

L'art. 35, comma 5 del Codice Antimafia dispone che l'amministratore giudiziario, il quale riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio, ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.
Egli, pertanto, avrebbe avuto l’onere di segnalare la modifica dell’amministratore all’ADM, in quanto questo può essere considerato un atto di gestione per la conservazione dell’azienda sequestrata.

Va, tuttavia, considerato che, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, l'amministratore giudiziario è esente da responsabilità civile per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
Di conseguenza, salvo che non ci sia stata coscienza e volontà da parte dell’amministratore giudiziario di arrecare un danno alla società oppure a meno che non si possa dimostrare una grave violazione dell'obbligo di diligenza legislativamente imposto, con un discostamento molto evidente del suo comportamento dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare, non è configurabile una sua responsabilità civile.
La casistica in tal senso è molto ampia: potrebbe sussistere colpa grave nell’eventualità in cui, pur informato della necessità della segnalazione e a tal fine sollecitato, non abbia comunque adempiuto.