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Articolo 87 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cose di cui č stata ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 87 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

[1. Il provvedimento con cui č ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia delle cose indicate nell'articolo 264 comma 1 del codice č comunicato al ministero medesimo.

2. Il ministro di grazia e giustizia puō disporre che le cose di cui č stata ordinata la consegna siano rimesse al museo criminale presso il ministero o ad altri istituti. Se non ritiene di provvedere in questo modo, le cose sono messe in vendita a norma dell'articolo 264 del codice.

3. Allo stesso modo si provvede se delle cose aventi interesse scientifico ovvero pregio di antichitā o di arte č stata disposta la confisca.]

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