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Articolo 84 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Restituzione delle cose sequestrate

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 84 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

[1. La restituzione delle cose sequestrate č disposta dall'autoritā giudiziaria, di ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo. Della avvenuta restituzione č redatto verbale.

2. La restituzione č concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.]

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