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Articolo 47 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse

Dispositivo dell'art. 47 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.

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