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Articolo 89 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico

Dispositivo dell'art. 89 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.

Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

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