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Articolo 108 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate

Dispositivo dell'art. 108 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell'articolo art. 203 del c.p.c. del codice.

Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.

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