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Articolo 49 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Nota da consegnarsi al pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 49 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:

  1. 1) l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
  2. 2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
  3. 3) la natura dell'atto notificato;
  4. 4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
  5. 5) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.

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