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Articolo 56 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Sanzioni penali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 56 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato dal D.L. 10 luglio 1982, n.429, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1982, n.516

[Chi non presenta la dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 o la presenta incompleta o infedele, quando l'imposta relativa al reddito accertato è superiore a cinque milioni di lire, è punito, oltre che con la pena pecuniaria prevista nell'art. 46, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'imposta dovuta è superiore a trenta milioni di lire, la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un anno.

Nei casi previsti dall'art. 47, quando l'ammontare complessivo delle somme non dichiarate è superiore a duecento milioni di lire, si applica, oltre la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno. È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili:

  1. a) chiunque, essendo a conoscenza che negli inventari, bilanci o rendiconti è stata omessa l'iscrizione di attività o sono state iscritte passività inesistenti ovvero che sono state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili sottoscrivere la dichiarazione di cui al primo comma senza rettificare i dati conseguenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile;
  2. b) chiunque, al di fuori dei casi previsti nella lettera a), indica nella dichiarazione di cui al primo comma passività inesistenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile;
  3. c) chiunque, nella dichiarazione prescritta dall'articolo 7 indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita od ostacolata la identificazione degli effettivi percipienti;
  4. d) chiunque nei certificati di cui all'art. 3 indica somme, al lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte;
  5. e) chiunque commette fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte sul reddito.

Se i fatti indicati alle lettere a), b) ed e) del comma precedente comportano evasioni di imposte per un ammontare complessivo eccedente cinque milioni di lire la multa è applicata, in misura pari all'importo di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore a due anni. Si applica soltanto la multa se i fatti indicati nel terzo comma comportano un'evasione di imposta di speciale tenuità.

Qualora la dichiarazione sia stata sottoscritta da un rappresentante negoziale, colui che ha conferito la rappresentanza è punito, fuori dei casi di concorso, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione se omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che i fatti indicati alle lettere a), b) e c) del terzo comma vengano comunque commessi. Se i fatti indicati alle lettere a) e b) comportano evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a cinque milioni di lire la multa è pari alla metà, di, tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore ad un anno. Si applica la sola multa se gli stessi fatti comportano evasioni di imposta di speciale tenuità.

L'azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data.]

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