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Articolo 46 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Omissione, incompletezza e infedeltā della dichiarazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 46 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471

[Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire cinquantamila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire cinquantamila, elevabile fino a lire cinquecentomila nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria puō essere ridotta fino a lire diecimila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto.

Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.

Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria č aumentata di un terzo.

Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, e indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello definitivamente accertato per oltre un quarto di quest'ultimo, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta, anche quando la differenza tra reddito definitivamente accertato e reddito dichiarato dipenda dalla indeducibilitā di spese, passivitā ed oneri. Quando la differenza fra il reddito netto definitivamente accertato e quello dichiarato riguarda anche redditi prodotti all'estero, sull'imposta corrispondente al maggior reddito prodotto all'estero, la pena pecuniaria si applica indipendentemente dal limite di un quarto.

Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie previste nei commi precedenti quando la violazione č giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Se la dichiarazione č stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto.]

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