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Articolo 32 Disciplina delle associazioni di promozione sociale

(L. 7 dicembre 2000, n. 383)

[Aggiornato al 06/12/2017]

Strutture per lo svolgimento delle attivitā sociali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 32 Disciplina delle associazioni di promozione sociale

Articolo abrogato dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietā, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attivitā istituzionali.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), č inserita la seguente: "b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;".

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "senza fini di lucro," sono inserite le seguenti: "nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,". Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma č autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attivitā sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalitā di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.]

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