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Articolo 6 Disciplina delle associazioni di promozione sociale

(L. 7 dicembre 2000, n. 383)

[Aggiornato al 06/12/2017]

Rappresentanza

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 6 Disciplina delle associazioni di promozione sociale

Articolo abrogato dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, č conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.]

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