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Articolo 5 Disciplina delle associazioni di promozione sociale

(L. 7 dicembre 2000, n. 383)

[Aggiornato al 06/12/2017]

Donazioni ed ereditą

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 5 Disciplina delle associazioni di promozione sociale

Articolo abrogato dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalitą giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalitą previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.]

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