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Articolo 149 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

Dispositivo dell'art. 149 Decreto "Rilancio"

1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

  1. a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
  2. b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  3. c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  4. d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
  5. e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
  6. f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  7. g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

3. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

[[Relazione illustrativa. Il comma 1 dispone la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Il comma 2 prevede che la disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti indicati al comma 1 i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Il comma 3 statuisce la proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti individuati al comma 1 e di quelli definibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Il comma 4 prevede che la proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti. Il comma 5 introduce una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre. Al comma 6 viene previsto che gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso temporale, non siano rimborsabili. Restano invece confermati i termini di versamento delle somme e delle rate non interessate dalla proroga.]]

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