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Articolo 136 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Incentivi per gli investimenti nell’economia reale

Dispositivo dell'art. 136 Decreto "Rilancio"

1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

  1. "2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20%.
  2. 2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
  3. a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
  4. b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
  5. c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.".

2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.»;
  2. b) il comma 112 è sostituito dal seguente: «112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

3. L'articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. L’articolo introduce una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese. La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i PIR dall’art. 1, commi da 100 a 114 della legge di bilancio per il 2017, tende a convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici. Gli investimenti qualificati, infatti, sono composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese. Tra gli investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto. Le disposizioni in commento prevedono, inoltre: - un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20 per cento; - limiti all’entità degli investimenti pari a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente. La disciplina in esame consente la costituzione del nuovo PIR attraverso un’ampia categoria di intermediari. Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR, infatti, possono essere effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, quali, a mero titolo semplificativo: ELTIF, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito. In considerazione di tale circostanza, l’agevolazione prevista in favore degli ELTIF dall’art. 36-bis del decreto legge n. 34 del 2019 è abrogata. La nuova disciplina viene inserita nell’art. 13-bis del d.l. n. 124 del 2019, il quale contiene le disposizioni relative agli investimenti qualificati per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2020. L’introducendo comma 2-bis, in particolare, contiene le disposizioni in materia di investimenti qualificati ed il limite di concentrazione sopra illustrati. Il successivo comma 2-ter, prevede delle disposizioni specifiche per il caso di PIR costituito tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). Il comma 2 del presente articolo, modifica direttamente la legge di bilancio per il 2017, in particolare i commi 101 e 112 dell’art. 1, relativi rispettivamente ai limiti all’entità dell’investimento e all’unicità del PIR. Come sopra accennato, i limiti all’entità dell’investimento, per il nuovo PIR, sono superiori a quelli previsti per il PIR ordinario. L’unicità del PIR va ora intesa nel senso che ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR. Il comma 3 abroga l’art. 36-bis del D.L. n. 34 del 2019.]]

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