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Articolo 126 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Dispositivo dell'art. 126 Decreto "Rilancio"

1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".

[[Relazione illustrativa. L’articolo proroga i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché dagli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il comma 1 proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. La norma prevede, altresì, che i predetti versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020). Il comma 2 modifica il comma 1 dell’articolo 19 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, che prevede in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, con ripresa della riscossione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in cinque rate a partire dal mese di luglio 2020. In particolare, si prevede per i predetti soggetti la possibilità di versare le ritenute d’acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020). Il comma 3, lettera a), n. 1 proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 61 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da Covid-19. Il termine è prorogato dalla data del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020. Invece, gli interventi recati al n. 2 riguardano specificamente le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche; in particolare, la lettera a), proroga di un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, mentre la lett, b), sempre nel n. 2 dispone per le medesime federazioni che il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime modalità di rateizzazione. Il comma 3, lettera b) proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 62, commi 2 e 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 dall’attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.]]

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