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Articolo 26 Decreto "Cura Italia"

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Dispositivo dell'art. 26 Decreto "Cura Italia"

1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto(1).

2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma(2)(3)(4)(5)(6)(9)(11) .

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto(2)(4)(5)(7)(8)(9)(11)(12).

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia(4)(5).

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

5. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande(1)(3).

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le tutele di cui al presente articolo, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS, nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, è autorizzato all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al presente comma sulla base delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi(10)(11).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lettera c), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato al presente articolo".
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178.
(5) La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 481) che "Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 484) che la modifica del comma 3 del presente articolo avrà effetto dal 1° gennaio 2021.
(6) La L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133, ha disposto (con l'art. 1, comma 481) che "Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021".
(7) Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo".
(8) Tale comma è stato introdotto dall'art. 26, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
(9) Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11, ha disposto:
  • con l'art. 17, comma 1) che "Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022";
  • (con l'art. 17, comma 3-bis) che "Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022";
  • (con l'art. 17, comma 3-ter) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
(10) Tale comma è stato introdotto dall'art. 8, comma 1, lettera c), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.
(11) Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 10, comma 1-bis) che "Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1-ter) che "Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".
(12) Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, come modificato dal D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1-ter) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022".

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Carmine R. chiede
venerdģ 03/07/2020 - Campania
“Buongiorno, il medico aziendale mi ha certificato la momentanea inidoneità per immunodepressi e patologie oncologiche pregresse. Attualmente beneficio di malattia Covid V07 prorogato fino a luglio,vorrei sapere da agosto in poi se mantiene ancora il giudizio di momentanea inidoneità come devo comportarmi. Chi pagherà il mio stipendio se l'azienda deciderà di tenermi a casa? grazie”
Consulenza legale i 22/07/2020
Ad oggi non è stata prevista un’ulteriore proroga delle misure di cui all’art. 26 del Decreto Cura Italia.

Qualora il medico aziendale emetta, ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. 81/2008, un giudizio di inidoneità temporanea alle mansioni il datore di lavoro è tenuto a sospendere, seppur momentaneamente, il dipendente dalle mansioni a cui è addetto. Infatti, l’art. 2087 c. c. impone all’azienda di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti. Se, pertanto, pur venuto a conoscenza della malattia di cui è affetto il lavoratore, il datore ordina comunque di svolgere le stesse mansioni, sarebbe responsabile di un eventuale aggravamento o compromissione della sua salute (cfr. Trib. Asti, sent. del 10.11.2006; Cass. sent. n. 15688/2000).

Per quel che concerne la retribuzione, durante la sospensione del rapporto di lavoro dovuto all'inidoneità fisica temporanea alle mansioni, sarà necessario innanzitutto verificare quanto previsto dal CCNL di riferimento.
In assenza di previsioni del contratto collettivo, non esiste un orientamento univoco.
In line di massima, lo stipendio non sarebbe dovuto, in quanto manca la controprestazione, ovvero la prestazione lavorativa da parte del dipendente.

Il dipendente può impugnare il giudizio di inidoneità del medico aziendale presso la competente commissione della Asl. Mentre si decidono le sorti dell’impugnazione, secondo una parte della giurisprudenza (C. App. Torino sent. del 28.06.2001) il dipendente va comunque pagato, secondo altri invece no.
Secondo una pronuncia del Tribunale di Benevento (Trib. Benevento, n. 2028/2008), l’azienda non può sospendere dal lavoro il dipendente prima che la commissione dell’Asl abbia deciso le sorti dell’impugnazione del giudizio di inidoneità medica; il che significa anche che deve continuare a pagargli lo stipendio.

Si deve tenere conto che il medico aziendale potrebbe anche esprimere un giudizio di idoneità parziale con prescrizioni, ovvero imporre determinate precauzioni, pur consentendo la ripresa dell’attività da parte del dipendente.
In questo caso, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 81/2008 “il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Ad esempio, sempre se applicabile al caso di specie, il medico del lavoro potrebbe consentire l’effettuazione della prestazione lavorativa in modalità smart working.