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Articolo 132 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 132 Costituzione

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse (1).

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante (2) referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Note

(1) Le popolazioni locali hanno un peso forte in ordine al procedimento per la creazione o la fusione di Regioni, sia direttamente che mediante i Consigli comunali. Questo, insieme al coinvolgimento dei Consigli regionali, fa della legge costituzionale in esame una legge particolare rispetto al modello di cui all'art. 138 della Costituzione.
(2) Le parole "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante" sono state introdotte dalla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Ratio Legis


Brocardi

Referendum

Spiegazione dell'art. 132 Costituzione

La variazione territoriale degli enti locali può consentire di adeguare il perimetro territoriale alle esigenze ed alle volontà della popolazione, tra le quali l'aspirazione ad un miglior uso delle risorse ed una miglior presenza delle strutture burocratiche. Poichè l'individuazione del numero delle Regioni e del loro territorio è definito dalla Costituzione (art. 131 Cost.) è necessario che anche la modifica di essi avvenga con una legge non semplicemente ordinaria. Inoltre, è necessario che ne siano coinvolte le popolazioni interessate che, concretamente, ne subiscono le conseguenze.

Tale ultima considerazione vale anche per l'eventuale distacco di Province e Comuni da una Regione per il passaggio ad un'altra mentre non essendo enumerate e territorialmente indicate dalla Costituzione possono essere "spostati" anche con legge ordinaria. Per entrambe le ipotesi, invece, è necessario sentire i Consigli regionali che potrebbero subire conseguenze (economiche, politiche ecc.) dalle operazioni in esame.

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