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Articolo 131 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 131 Costituzione

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo; Molise (1); Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna (2).

Note

(1) La XI disp. trans. consentiva di variare questo elenco, entro la fine del 1963, creando Regioni con popolazione anche inferiore al milione di abitanti di cui al successivo art. 132. Su questa base la L.Cost. 27 dicembre 1963 n. 3 ha creato le Regioni di Abruzzo e Molise che prima costituivano un territorio unico.
(2) Art. così modificato dalla L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3.

Ratio Legis

Le Regioni vennero istituite sia nel solco della tradizione che del'innovazione. La scelta del costituente di indicarne il nome ed i confini ha avuto come conseguenza anche di proibire alle Regioni stesse di modificare questi elementi.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

131 Quali siano le altre Regioni non è ancora del tutto definito. Alle più tradizionali che hanno riflessi anche in ordinamenti come il giudiziario o nelle classifiche statistiche, si sono affiancate Regioni nuove che invocano pur esse giustificazioni storiche e di opportunità; ed al riguardo la Commissione ha disposto ricerche ed ha chiesto agli organi locali di esprimere la propria opinione. Dell'esito delle indagini, ancora in corso, sarà data comunicazione alla Costituente.

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