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Articolo 105 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 105 Costituzione

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [106, 107, 108].

Ratio Legis

Le vicende di cui alla disposizione vengono decise dal CSM al fine di garantire la piena indipendenza della magistratura.

Spiegazione dell'art. 105 Costituzione

Il CSM viene definito organo di autogoverno della magistratura proprio perchè gli spettano le decisioni in ordine a tutte le vicende che riguardano la carriera dei singoli magistrati. Inoltre, è tenuto a garantirne l'indipendenza dagli altri poteri dell'ordinamento ai sensi del precedente art. 104 comma 1 della Costituzione.

Le assegnazioni si riferiscono agli incarichi che vengono attribuiti ai magistrati di nuova nomina mentre i trasferimenti operano rispetto ai soggetti già assegnati. Mentre i primi avvengono di ufficio, i secondi possono essere disposti in tal modo solo per incompatibilità o se sia venuta meno l'indipendenza dei magistrati per causa ad essi non imputabile. Questi, infatti, godono della garanzia della inammovibilità (art. 107 Cost.) e, di conseguenza, il loro trasferimento si attiva, di regola, solo su loro istanza.

In passato l'avanzamento di carriera dei magistrati era ancorato solo al decorrere del tempo in quanto aveva quale presupposto l'anzianità di servizio. Tuttavia, si ritenne che tale sistema fosse indipendente dal merito dei singoli, potendo determinare la promozione anche di soggetti non aggiornati e pronti per le giurisdizioni superiori. Oggi, invece, il CSM è chiamato a valutare la professionalità dei singoli magistrati nella propria attività in base alle relazioni dei consigli giudiziari di ogni Corte d'appello ed ai risultati delle ispezioni predisposte. Il risultato di questa valutazione incide su vari aspetti, come l'aumento della retribuzione e la possibilità di accedere a ruoli direttivi.

Il procedimento disciplinare si rifà alle norme del codice di procedura penale ed ha natura giurisdizionale. A rilevare sono sia gli illeciti commessi nell'esercizio della funzione sia quelli commessi fuori da essa. La materia è oggi regolata dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 106 che tratta sia delle condotte sia delle sanzioni. Dal punto di vista strutturale, presso il CSM è presente una specifica sezione che si occupa degli illeciti disciplinari; sia l'accusa che la difesa sono esercitate da magistrati.

Diversa dalla responsabilità disciplinare è la responsabilità civile dei magistrati che ha sempre costituito un tema caldo del dibattito politico in quanto ne mette a rischio l'indipendenza. Essa può sorgere nei confronti delle parti del giudizio a causa di errori o inosservanze di legge e trova la propria fonte costituzionale nell'art. 28 della Costituzione. Sul piano della legge ordinaria, la disciplina è stata dettata per molto tempo dalla l. 13 aprile 1988, n. 117 (legge Vassalli) emanata a seguito della consultazione referendaria dell'8 e 9 novembre 1987. Oggi essa è contenuta nella l. 27 febbraio 2015, n. 18 in vigore dal 19 marzo 2015.

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Consulenze legali
relative all'articolo 105 Costituzione

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R. A. chiede
lunedģ 22/06/2020 - Lombardia
“Buongiorno

Ho fatto un esposto al CSM contro un procuratore della procura di Milano. Avevo chiamato il CSM prima per chiedere come farlo e mi ha detto la persona che mi risposto che potevo farlo inviando una pec spiegando il problema con il procuratore; infatti è quello che ho fatto inviando la pec; il problema che è passato più di un mese ma nessuno mi ha risposto per capire se qualcuno se ne occupa di questo mio problema, ho chiamato altre volte per chiedere perché no mi rispondono, mi hanno detto che devo solo aspettare qualche mese.
Vorrei capire se è così la prassi, non hanno l’obbligo di rispondermi ???

Esiste un’altro modo per segnalare questo procuratore ed indagare sul suo lavoro??

Chi ha l’autorità di garantire l’efficienza del csm? Perché nel mio caso la mia controparte è la magistratura.

Grazie”
Consulenza legale i 29/06/2020
Va premesso che l’esposto al C.S.M. ha lo scopo di attivare nei confronti del magistrato un procedimento disciplinare, cioè un procedimento che serve ad accertare se il magistrato stesso abbia violato uno o più doveri connessi alla sua carica e, nel caso in cui venga accertata la sua responsabilità, all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Il procedimento disciplinare è necessariamente di competenza del C.S.M., come previsto dall’art. 105 della Costituzione. Infatti il C.S.M. è l’organo che si occupa non solo del rapporto di servizio dei magistrati (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni) ma anche dei provvedimenti disciplinari nei loro confronti.
Attualmente le norme in materia sono contenute nel D. Lgs. n. 109/2006, che prevede, tra l’altro, la “disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità”.
Naturalmente, sono previsti dei tempi precisi per lo svolgimento del procedimento, il cui esito non arriva “istantaneamente”.
In particolare, l’art. 15 del D. Lgs. n. 109/2006 stabilisce che l'azione disciplinare deve essere promossa entro un anno dalla notizia del fatto, che nel nostro caso è contenuta nell’esposto presentato da un privato cittadino.
Peraltro, lo stesso art. 15 precisa che la denuncia deve essere “circostanziata, cioè deve contenere “tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare”; in mancanza di tali elementi, invece, la denuncia “non costituisce notizia di rilievo disciplinare”.
Sempre l’art. 15 in esame prevede che il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione abbia fino a due anni per formulare le proprie richieste conclusive; un ulteriore termine di due anni dalla richiesta è previsto per la pronuncia da parte della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
Come si vede, dunque, i termini per la conclusione del procedimento sono tutt’altro che ristretti.
Inoltre sono previsti dei casi di sospensione del decorso dei termini (a titolo esemplificativo, se per il medesimo fatto è stata esercitata l'azione penale nei confronti del magistrato, oppure questi è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, etc.).
In ogni caso, non è previsto che il denunciante venga “aggiornato” sugli sviluppi del procedimento, né tanto meno che possa richiedere di vederne gli atti e i documenti: a maggior ragione nella fase delle indagini, analogamente a quanto avviene nel processo penale. Si tratta di una opinione confortata anche dall’art. 16, comma 5bis del D. Lgs. n. 109/2006, il quale prevede che l’eventuale provvedimento di archiviazione venga comunicato al solo Ministro della giustizia.
Infine, l'art. 24 del D. Lgs. n. 109/2006 attribuisce il potere di impugnazione delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura solo all'incolpato, al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, e non al privato autore di un esposto. Da questo punto di vista il controllo sull'operato del C.S.M. è affidato, appunto, al Ministro della giustizia ed al P.G. della Cassazione, proprio perché sono in gioco interessi pubblici e non semplicemente privatistici.