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Articolo 83 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 83 Costituzione

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [55].

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale [121, 126] (1) in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato [II disp. trans.].

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (2).

Note

(1) Nonostante lo scopo avuto di mira dal costituente, la rappresentanza dei delegati regionali è esigua se rapportata al numero dei membri delle Camere. Pertanto, il coinvolgimento degli enti locali è simbolico più che effettivo. Altresì, si deve considerare che essi sono pur sempre esponenti di partiti politici e che questi ultimi, di solito, si accordano al fine di designare un candidato: pertanto, la loro funzione di rappresentanti degli enti locali è ulteriormente affievolita.
(2) La disposizione prevede, in tema di votazione, solo i quorum di cui al comma. A differenza di altre elezioni (ad esempio nazionali, regionali, comunali ecc.) non è previsto che ad una votazione fallita il nome del candidato o dei candidati più votati conservi valore formale, tant'è che può essere sostituito, nella votazione successiva, con nomi nuovi. Pertanto, l'elezione può necessitare anche di molte sedute parlamentari. Numerose sono state quelle per eleggere Giovanni Leone (23 scrutini, nel 1971) e Giuseppe Saragat (21 scrutini, nel1964). Meno scrutini hanno richiesto, di recente, l'elezione di Giorgio Napolitano (4 nel 2006 e 6 nel 2013) e quella di Sergio Mattarella nel 2015 (4 scrutini). Rapide furono le scelte di Francesco Cossiga (nel 1985) e di Carlo Azeglio Ciampi (nel 1999), entrambi eletti alla prima votazione.

Ratio Legis

La previsione costituzionale è il frutto di un compromesso tra i sostenitori dell'elezione ad opera delle sole Camere e quelli del voto popolare. La scelta di integrare il Parlamento con i delegati regionali, invece, vuole sottolineare il fatto che il Presidente della Repubblica rappresenta non solo lo Stato centrale ma anche le comunità locali. Altresì, le scelte dello scrutinio segreto e di una maggioranza elevata sono volte, rispettivamente, a dare ampia libertà all'elettore ed a designare una figura condivisa. Tuttavia, per evitare situazioni di stallo, è anche previsto un quorum più basso.

Brocardi

Primus inter pares

Spiegazione dell'art. 83 Costituzione

Il Capo dello Stato è una figura istituzionale super partes, flessibile e capace di adattarsi alle vicende del Paese, i cui poteri si espandono e si restringono in relazione alle dinamiche nazionali.

In particolare, tale organo:

  • è monocratico;

  • svolge funzioni imparziali di collegamento tra gli organi istituzionali dello Stato, di iniziativa e di impulso del sistema costituzionale, di garanzia e controllo, di decisione sui conflitti tra Governo e Parlamento e di rappresentanza dello Stato a livello internazionale;

  • è super partes, in quanto posto al di sopra delle parti;

  • è neutrale,dato che non è espressione di alcuna forza politica, ma, per contro, si pone come garante dell'unità del sistema costituzionale nel suo complesso;

  • è titolare di competenza specifiche e predeterminate.

Il Presidente della Repubblica, ai sensi del presente articolo, è eletto dal parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni Regione (tranne la Val d'Aosta che ne designa uno solo), nominati dal Consiglio regionale in modo da assicurare la presenza diretta dei rappresentanti dei poteri locali, espressione del pluralismo istituzionale.

L'elezione si svolge all'interno della Camera dei deputati ed è a scrutinio segreto, con la maggioranza rapportata ai componenti dell'assemblea. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti (maggioranza qualificata). Negli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza assoluta.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

83 Per la elezione del Presidente della Repubblica si è adottata la soluzione che la rimette all'Assemblea Nazionale, con la partecipazione — più che altro simbolica, perché il numero ne è lieve — di due membri per ogni Consiglio regionale. Alcuni pochi, ed io sono fra essi, ritenevano che, senza arrivare alla identificazione americana col capo del governo, fosse da ammettere la designazione del Capo dello Stato da parte del popolo, per dargli una maggiore autonomia e per stabilire un potere più durevole e più saldo, in mezzo alle fluttuazioni di forze e di partiti, che non consentono facilmente decise prevalenze e sicurezza di governi.

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