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Articolo 16 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 16 Costituzione

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza [120] .

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica [35] e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge (1).

Note

(1) Per la libertà di espatrio di cui a questo comma si ritiene che il legislatore abbia introdotto una riserva di legge assoluta ma non rinforzata. All'interno del territorio comunitario la circolazione è ammessa liberamente nella c.d. Area Schengen (locuzione con cui si indica l'area che comprende i paesi firmatari degli accordi di Schengen del 14 giugno 1985 e quelli che vi hanno successivamente aderito). Rispetto agli altri paesi, invece, può essere necessario il possesso del passaporto o della carta d'identità.

Ratio Legis

Il costituente tutela la libertà di circolazione quale articolazione della libertà personale (13 Cost.). In particolare, si preoccupa di preservare i singoli dalla possibilità che tale libertà sia limitata per motivi politici, ciò sulla scorta di quanto era accaduto nella vigenza del regime fascista.

Spiegazione dell'art. 16 Costituzione

L'articolo in esame afferma la libertà del cittadino di poter circolare e soggiornare liberamente nel territorio della Repubblica, salvo le limitazioni della legge per motivi di sanità e sicurezza. Salvo gli obblighi di legge, inoltre, ogni cittadino può uscire e rientrare dal territorio della Repubblica.

La libertà di circolazione si articola nella possibilità di spostarsi senza limiti all'interno del territorio dello Stato. A livello nazionale, la disposizione va coordinata con l'art. 120 Cost. che vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che possano ostacolare questa libertà. Essa, inoltre, si inserisce in un più ampio contesto comunitario che riconosce la libertà di circolazione a tutti i cittadini dell'Unione e non solo a quelli italiani, come prevede la disposizione in commento (v. art. 21 TFUE; v. art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che lo riconosce anche ai cittadini di paesi extraeuropei che si trovino legalmente nel territorio comunitario).

Va precisato che l'articolo 16 non attribuisce la medesima libertà incondizionata agli apolidi ed agli stranieri. Per quanto concerne i cittadini dell'Unione Europea, essi godono anche della libertà di stabilimento, vale a dire il diritto di svolgere senza restrizioni attività lavorative di qualsiasi tipo. Solo per i dipendenti della Pubblica Amministrazione l'ordinamento può ammettere restrizioni legate alla cittadinanza, ma solo quando strettamente necessario per il conseguimento dell'efficienza e del buon andamento della P.A.. La libertà di stabilimento è inoltre rafforzata dall'Accordo di Schenghen.

Le limitazioni della libertà di circolazione e soggiorno devono seguire i seguenti principi:

  • la riserva di legge, ovvero la competenza esclusiva della legislazione ordinaria a disciplinare le forme di restrizione della libertà di circolazione;

  • la riserva di giurisdizione, dato che solo l'autorità giudiziaria può emanare provvedimenti restrittivi (habeas corpus);

  • l'obbligo di motivazione, il quale deve necessariamente accompagnare ogni provvedimento restrittivo di tale libertà.

Per quanto concerne la riserva di legge, essa è relativa, dato che le limitazioni posso aversi in via generale per motivi di sanità e sicurezza.

Vengono espressamente esclusi i motivi politici, che dunque non possono fondare alcuna limitazione alla libertà di circolazione e soggiorno. In tal guisa si sono prese le distanze dal regime fascista, che prevedeva il c.d. confino per i dissidenti.

Dal punto di vista applicativo, rilevano:

  • il foglio di via obbligatorio, che rappresenta un provvedimento tramite il quale si dispone il rimpatrio nel Paese di provenienza per persone considerate pericolose per l'ordine pubblico (art. 157);

  • la libertà di espatrio, visto che al cittadino è concesso uscire e far rientro nel territorio della Repubblica, salvo gli obblighi di legge;

  • il divieto per le Regioni di ostacolare la libera circolazione nel territorio.

Ulteriori limitazioni sono disciplinate dalla L. 1423/1956, che consente all'autorità giudiziaria, per determinate persone considerate pericolose, di vietarne il soggiorno in uno o più Comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, nonché di imporre l'obbligo di permanenza nel Comune di residenza o di dimora abituale.

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Margherita C. chiede
giovedì 12/05/2016 - Sardegna
“I cittadini che vivono e risiedono nelle piccole isole hanno diritto ad avere la strada?..essendo il traghetto l'unica vitale indispensabile strada per muoversi, hanno diritto al passaggio gratis? così come tutti gli altri cittadini che la utilizzano? Io vivo nell'isola di San Pietro, isola dell'isola Sardegna...siamo costretti a partire per ogni necessità poichè qui non c'è ospedale, non ci sono tanti servizi che hanno dall'altra parte del mare....GRAZIE”
Consulenza legale i 23/05/2016
L'art. 36 della Legge n. 144 del 1999, il quale disciplina la cd. continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dà esecuzione all'art. 4 del Reg. (CEE) n. 2408/92 - il quale è stato poi sostituito dal Reg. UE n. 1008/2008 - al fine di garantire la continuità territoriale con la Sardegna e le isole minori siciliane "ma non esaurisce i casi d'imposizione degli oneri di servizio pubblico, limitandosi a fornire un modo d'attuazione della fonte comunitaria, senza impedire ad altri enti d'imporne e finanziarne di nuovi" (cfr. T.A.R., (Lazio), Sez. III, 3 agosto 2002, n. 6938).
Il principio di diritto ora evidenziato, seppure affermato con riferimento al trasporto aereo, si ritiene applicabile anche ai trasporti marittimi; tuttavia, occorre evidenziare che si ritiene di escludere la configurabilità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo in capo ai residenti delle isole minori corrispondente al trasporto gratuito, anche alla luce degli stringenti parametri di bilancio a cui devono sottostare gli enti locali.
In sostanza, certamente gli enti locali possono legittimamente sostenere degli oneri del servizio pubblico, senza incorrere in alcuna violazione connessa ai principi della tutela della concorrenza; al contrario, sembrerebbe da escludere che al residente in un'isola minore (quale l'isola di San Pietro in Sardegna) debba obbligatoriamente essere riconosciuto il trasporto gratuito verso l'isola maggiore.
Conformemente al principio già evidenziato, anche la giurisprudenza più risalente, ha chiarito che "anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 537 del 1993, che detta all'art. 10 nuove regole per la determinazione dei prezzi dei servizi di pubblica utilità, sulla base del criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione, è tuttavia legittima la previsione di tariffe agevolate per i trasporti pubblici marittimi in favore dei residenti nelle isole, al fine di assicurare la continuità del territorio nazionale e di favorire la mobilità di persone e merci, considerato che detta agevolazione trae origine sin dalle prime convenzioni relative alla concessione del servizio di trasporto e che i criteri stabiliti dalla legge n. 537 del 1993 possono essere derogati con riguardo a particolari situazioni di mercato" (cfr. Corte Conti, Sez. Controllo, 27 luglio 1995, n. 99).
Per concludere, nonostante sembri risultare chiaro che, all'esito di una prima analisi, la normativa e la giurisprudenza non prevedono l'obbligatorietà per gli Enti Locali di provvedere al trasporto gratuito per i residenti delle isole, potrebbe essere utile, laddove vi fosse un reale interesse, effettuare un ulteriore approfondimento avente ad oggetto prassi di altri enti locali minori.