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Articolo 708 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Possesso ingiustificato di valori

Dispositivo dell'art. 708 Codice Penale

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno [713](1).

Note

(1) La disposizione in esame è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sent. 1 novembre 1996, n. 370, preceduta dalla sent. 19 luglio 1968, n. 110 che aveva già dichiarato tale articolo costituzionalmente illegittimo relativamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.

Massime relative all'art. 708 Codice Penale

Cass. pen. n. 5522/1997

Poiché, con il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca, si ha un trasferimento a titolo originario dei beni sequestrati nel patrimonio dello Stato (tanto che il denaro, i titoli al portatore di qualunque genere essi siano, i titoli emessi e garantiti dallo Stato anche se nominativi ed i valori di bollo sono devoluti in natura alla Cassa delle ammende, mentre tutte le altre cose sono vendute all'asta pubblica ed il ricavato è del pari versato alla predetta Cassa) una volta divenuta irrevocabile la sentenza la relativa situazione giuridica deve considerarsi ormai esaurita, e quindi l'abrogazione della norma incriminatrice in base alla quale la confisca è stata ordinata non può incidere su di essa. (Fattispecie in tema di possesso ingiustificato di valori di cui all'art. 708 c.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 17 ottobre 1996 n. 370 della Corte costituzionale; in applicazione dell'indicato principio la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di restituzione dei valori confiscati nonostante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 c.p.p.).

Cass. pen. n. 2/1995

La confisca del danaro, il cui possesso ingiustificato integra il reato di cui all'art. 708 c.p., è obbligatoria e deve essere necessariamente ordinata, ai sensi degli artt. 240, comma 2, c.p., e 445, comma 1, c.p.p., anche con la sentenza che applica la pena a richiesta delle parti. Invero la criminosità e la pericolosità che impongono la confisca non costituiscono un carattere della cosa in sé, ma derivano dalla relazione fra questa e l'agente, per cui, quand'anche la cosa non possa definirsi, come nel caso del danaro, intrinsecamente criminosa, deve essere comunque applicata la misura di sicurezza patrimoniale tutte le volte che la sua detenzione da parte dell'agente, al quale dovrebbe essere restituita, costituisce reato. (Con riferimento alla fattispecie contravvenzionale sottoposta al suo esame la Corte ha altresì osservato in motivazione che una diversa conclusione determinerebbe una situazione assurda, perché si imporrebbe la restituzione all'agente di cose di cui egli non ha giustificato la provenienza e la cui detenzione, costituente per il passato reato, verrebbe per il futuro ad essere legittimata proprio dal provvedimento giudiziale di restituzione).

Cass. pen. n. 9337/1994

Con la disposizione di cui all'art. 708 c.p. (possesso ingiustificato di valori) il legislatore ha voluto prevenire future aggressioni patrimoniali in quanto, sospettandosi logicamente la provenienza delittuosa delle cose detenute senza giustificazione da una persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro, e non potendosi, per mancanza di prova, procedere per il reato da cui le cose provengono, ha ritenuto opportuno, al fine di prevenire nuove manifestazioni della inclinazione delittuosa del soggetto, di incriminare il fatto, sotto uno specifico titolo contravvenzionale, in base al solo sospetto desunto da elementi soggettivi ed oggettivi; uno di questi elementi, considerato vera e propria condizione di punibilità, è la mancata giustificazione, da parte dell'imputato, della provenienza di ciò che egli possiede, e proprio per la peculiarità dell'incriminazione, che deroga ai principi generali del diritto penale, tale elemento deve essere attentamente vagliato e, del caso, verificato, dal giudice che procede. (Nella specie la Corte, annullando la sentenza di condanna, ha ritenuto che, essendo stati rinvenuti all'imputato assegni di conto corrente, in ordine ai quali è facile compiere indagini volte ad accertare la liceità o meno della loro provenienza, non poteva ritenersi poco plausibile la giustificazione fornita dall'interessato senza che a dette indagini si fosse proceduto)

Cass. pen. n. 7634/1994

Nella contravvenzione punita dall'art. 708 c.p. (possesso ingiustificato di valori) il possesso della cosa idoneo ad integrare il reato è non soltanto quello immediato e diretto ma anche quello mediato, sempre che rivesta carattere di attualità (con ciò ritenendosi soddisfatta l'esigenza sottesa alla locuzione «è colto»), e pertanto la responsabilità della persona sospettata va affermata anche nel caso in cui, al momento della scoperta, la cosa sia detenuta da altri in suo nome e per suo conto.

Cass. pen. n. 1872/1993

Perché il possesso di valori possa ritenersi giustificato e non ricorra, quindi, la contravvenzione di cui all'art. 708 c.p. non occorre che l'imputato fornisca la piena prova della liceità del possesso delle cose di sospetta provenienza, ma si richiede comunque una spiegazione, proveniente dallo stesso incolpato, sufficientemente convincente in quanto congrua e circostanziata. La valutazione di tale giustificazione nonché delle condizioni economiche del reo rientra nel discrezionale apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità purché assistito da adeguata motivazione.

Cass. pen. n. 6331/1990

In tema di sequestro probatorio, il denaro può configurarsi come corpo di reato, in relazione alla contravvenzione di possesso ingiustificato di valori, prevista dall'art. 708 c.p., anche nel caso in cui l'imputato ne sia stato colto in possesso unitamente ad oggetti non confacenti al suo stato e si assuma che esso sia stato acquisito mediante la vendita di altri oggetti anch'essi non confacenti al suo stato.

Cass. pen. n. 11236/1989

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 708 c.p., non è necessario che l'agente sia colto in flagranza e che sia presente alla perquisizione, durante la quale sia accertata l'esistenza di denaro o valori non confacenti al suo stato, di provenienza non giustificata, ma è sufficiente che egli ne abbia la disponibilità, anche nella propria abitazione.

Cass. pen. n. 1591/1987

Nel reato di possesso ingiustificato di denaro e oggetti di valore possono concorrere anche le persone incensurate quando conoscono o abbiano la possibilità di conoscere le qualità soggettive del correo, idonee a realizzare il presupposto del reato in argomento.

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