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Articolo 706 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Commercio clandestino di cose antiche

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 706 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 13, del D.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

[Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'Autorità, quando la legge lo richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila.]

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