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Articolo 704 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Armi

Dispositivo dell'art. 704 Codice Penale

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:

  1. 1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell'articolo 585;
  2. 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti(1)(2).

Note

(1) Rimangono esclusi gli strumenti diretti ad offendere il cui porto è vietato in modo assoluto dalla legge.
(2) Tale previsione deve integrarsi con quanto espresso ex artt. 45, 81 e 81 del T.u.l.p.s.

Ratio Legis

La ratio di tale disposizione si coglie nella necessità di far chiarezza in merita al concetto di armi valevole ai fini della configurabilità dei reati contravvenzionali che vi fanno riferimento.

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