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Articolo 676 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rovina di edifici o di altre costruzioni

Dispositivo dell'art. 676 Codice Penale

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione(1), che poi, per sua colpa(2), rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929(3) [677; 1669, 2953].

Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309.

Note

(1) Trattasi di reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal progettista, dal costruttore e dal fornitore dei materiali.
(2) La responsabilità è addebitabile solo a titolo di colpa, quindi sulla base di un comportamento non diligente del soggetto attivo.
(3) Tale disposizione è stata depenalizzata ex art. 51, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Ratio Legis

La norma in esame è diretta a tutelare la sicurezza pubblica e quella degli edifici.

Spiegazione dell'art. 676 Codice Penale

La contravvenzione in oggetto rappresenta un'ipotesi di reato proprio, in quanto può essere commesso solo da chi abbia avuto parte nell'elaborazione del progetto o nell'esecuzione dei lavori concernenti l'edificio od altra costruzione che poi per sua colpa sia crollato. Non è punibile chi abbia svolto invece una mera attività esecutiva delle direttive altrui. Soggetti attivi del reato possono essere anche coloro che fabbricano e forniscono ai costruttori manufatti organici o elementi prefabbricati che, posti in opera, abbiano concorso a determinare l'evento.

La norma punisce esclusivamente la rovina di edifici che non determini un disastro colposo ai sensi dell'art. 434, ossia un evento di particolare intensità in grado di recare pericolo ad un numero indeterminato di persone.

Qui viene dunque punita la mera rovina di un edificio, senza gli elementi del disastro.

Fattispecie di confine è tuttavia quella di cui al secondo comma, che punisce più severamente la rovina, quando crei un pericolo per le persone. Esso va interpretato nel senso che la condotta ha creato un pericolo, ma circoscritto ad un ristretto numero di persone ben determinate, e che non sfoci in un macro-evento.

Massime relative all'art. 676 Codice Penale

Cass. pen. n. 47034/2018

La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva, in quanto lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumitą non sia cessato; ne consegue che la permanenza si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la condotta si protragga nel corso del procedimento penale, in relazione a situazioni in cui il capo d'imputazione faccia riferimento solo alla data di accertamento del reato.

Cass. pen. n. 5430/1992

La contravvenzione di cui all'art. 676 c.p., a differenza del delitto previsto dall'art. 449 c.p. in relazione al precedente art. 434, ha natura di reato proprio del progettista e del costruttore.

Cass. pen. n. 1297/1973

Destinatari della norma di cui all'art. 676 c.p. sono non soltanto i progettisti e i costruttori di un edificio che poi, per loro colpa, rovini, ma anche coloro che fabbricano e forniscono ai costruttori manufatti organici o elementi prefabbricati che, posti in opera, abbiano cagionato o siano concorsi a cagionare la rovina della costruzione, ogni qualvolta si accerti in concreto che essi non avevano, per colpa dello stesso fabbricante, le caratteristiche di resistenza idonee a sopportare i carichi cui erano stati da lui destinati.

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