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Articolo 665 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 665 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 13, del D.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

[Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in convitto o in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.

Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire seicentomila.]

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