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Articolo 635 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilitą

Dispositivo dell'art. 635 quinquies Codice Penale

(1)Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità(2) o ad ostacolarne gravemente il funzionamento(3), la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata(4).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2) La pubblica utilità è il tratto determinate della disposizione in esame, che fa acquisire ai beni informatici e telematici in oggetto una maggiore sensibilità, in quanto utilizzati dalle pubbliche amministrazioni o destinati all'utilizzo o godimento collettivo.
(3) Si tratta di un delitto di attentato, per cui la condotta perseguita deve essere diretta a causare il danneggiamento informatico, ma anche idonea allo stesso sulla base della considerazione di condizioni storiche e sociali presenti al momento del fatto.
(4) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di ratificare gli impegni presi in seno al Consiglio d'Europa con la Convenzione di Budapest del 2001, così da adeguare la normativa italiana alle nuove forme di manifestazione della criminalità informatica.

Spiegazione dell'art. 635 quinquies Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai sistemi informatici di pubblica utilità.

A differenza dell'articolo precedente (635 quater, la norma in esame punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di un sistema informatico di pubblica utilità. La disposizione ricalca infatti essenzialmente lo schema del tentativo (art. 56).

Se invece il danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

Massime relative all'art. 635 quinquies Codice Penale

Cass. pen. n. 9870/2011

Il sistema di vigilanza e videoregistrazione in dotazione ad un ufficio giudiziario (nella specie Procura della Repubblica) composto di videocamere che non solo registrano le immagini, trasformandole in dati memorizzati e trasmessi ad altra componente del sistema secondo un programma informatico - attribuendo alle predette immagini la data e l'orario e consentendone la scansione in fotogrammi - ma si avvale anche di un hard disk che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi č riconducibile all'oggetto della condotta del reato di cui all'art. 635 quinquies cod. pen. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilitą), considerato che il complesso di apparecchiature che lo compongono presenta tutte le caratteristiche del sistema informatico quale delineato dalla Convenzione di Budapest che sottolinea la sinergia dei diversi componenti elettronici, definendo sistema informatico qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o pił dei quali, secondo un programma, svolge un trattamento automatico di dati.

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