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Articolo 634 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Dispositivo dell'art. 634 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633 bis, turba, con violenza alla persona [581] o con minaccia(1), l'altrui pacifico possesso di cose immobili(2), è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone [112 n. 1](3).

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità(4).

Note

(1) Si tratta di comportamenti comportanti una molestia, che non sfocia mai però nello spossessamento.
(2) Il possesso si dice pacifico quando è acquisito e mantenuto in assenza di violenza o clandestinità.
(3) Il comma secondo configura una presunzione legale di condotta violenta, che di conseguenza prescinde dall'accertamento delle modalità attuative della condotta.
(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha disposto la modifica dell'art. 634, comma 1, e l'introduzione di un comma dopo il secondo all'art. 634.

Ratio Legis

La norma, che ha natura sussidiaria, trova il proprio fondamento di garantire una copertura penale anche al possesso pacifico dei beni immobili.

Spiegazione dell'art. 634 Codice Penale

La norma in esame è posta a tutela dell'inviolabilità della proprietà altrui e del suo libero godimento.

Il delitto è posto in rapporto di sussidiarietà con quello precedente (633), e punisce le turbative della proprietà altrui messe in atto con violenza o minaccia.

A causa del fatto che il soggetto agente non può, pena la configurabilità di altri reati, entrare nel terreno altrui o invadere la proprietà altrui, il legislatore ha specificato che la violenza o la minaccia sussiste solamente quando il fatto è commesso da più di dieci persone, che turbano il libero godimento della proprietà altrui attorniando il perimetro esterno, senza entrarvi.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce chi, essendo consapevole dell’altrui possesso di una cosa immobile, ostacoli, renda non agevole, oppure impedisca l’esercizio delle facoltà proprie dell’avente diritto, attraverso la violenza alla persona o la minaccia.

Come espressamente previsto dal legislatore, si tratta di una fattispecie avente carattere sussidiario, potendo trovare applicazione soltanto qualora il fatto non integri il reato di invasione di terreni o edifici, di cui al precedente art. 633 del c.p. Rientrano, dunque, nell’ambito applicativo del delitto in esame le ipotesi di turbativa dell’altrui proprietà che siano poste in essere attraverso la violenza o la minaccia alla persona.

La condotta tipica consiste nel compimento di atti idonei a turbare l’altrui pacifico possesso di una cosa immobile. Tali atti possono consistere in una semplice molestia, la quale ostacoli o renda non agevole l’esercizio del possesso, oppure in un vero e proprio spoglio di quest’ultimo. In ogni caso, perché possa sussistere il delitto in esame, è necessario che la condotta dell’agente si manifesti con violenza alla persona o minaccia. Qualora, infatti, non vi fosse una violenza personale oppure una minaccia, il fatto potrebbe, tutt’al più, integrare un diverso reato. Nel caso in cui, ad esempio, la violenza fosse sulle cose, ci si potrebbe trovare di fronte ad un’ipotesi di danneggiamento, ex art. 635 del c.p.
Se la violenza alla persona posta in essere dall’agente costituisce, di per sé, un reato diverso dalle percosse, si ha un concorso di reati.

Ai sensi del secondo comma, tuttavia, il fatto si considera sempre avvenuto con violenza alla persona o con minaccia, anche qualora esse non siano, in realtà, state realizzate, se il reato è commesso da più di dieci persone. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che l’elevato numero di soggetti attivi è idoneo ad esercitare, di per sé, un’intimidazione nei confronti del soggetto passivo.

Oggetto materiale del reato è sia la persona che subisce la violenza o la minaccia, sia il bene immobile su cui ricade la condotta criminosa attraverso la turbativa dell’altrui pacifico possesso. Nel caso in cui, però, si ricada nell’ipotesi prevista dal secondo comma, e non sia, dunque, stata posta in essere né una violenza sulla persona né una minaccia, l’oggetto materiale è rappresentato dalla sola cosa immobile.

La realizzazione dell'evento tipico del delitto in esame coincide con il suo momento consumativo, il quale è costituito dall’alterazione in senso peggiorativo, oppure dalla radicale estinzione della relazione sussistente tra la cosa immobile ed il suo legittimo possessore. Il legislatore, con tale previsione normativa, ha, infatti, inteso tutelare proprio la relazione che sussiste tra una persona ed un bene immobile, quale pacifico ed incontrastato stato di fatto, idoneo a produrre degli effetti giuridici, indipendentemente dalla sua origine.

Il delitto di turbativa violenta del possesso di immobili si considera un reato eventualmente permanente, posto che, pur non essendo richiesta, per la sua integrazione, la sussistenza di uno stato antigiuridico per un apprezzabile arco temporale, qualora esso si verifichi si ha un unico reato.

Ai fini della sussistenza del delitto in esame, è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di turbare l’altrui possesso di cose immobili. Non è, dunque, necessario che il soggetto attivo agisca perseguendo uno scopo particolare.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’intervento rende procedibile a querela di parte il delitto di cui all’art. 634 c.p., facendo salva la procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità.
Si tratta di un delitto punito meno severamente di quello previsto dal precedente art. 633, che nell’ipotesi base è procedibile a querela.

Massime relative all'art. 634 Codice Penale

Cass. pen. n. 610/2017

Integra il reato di cui all'art. 634 cod. pen. anche il fatto commesso dal compossessore, poiché la commissione del reato non postula una situazione di possesso esclusivo della parte offesa.

Cass. pen. n. 2308/1997

In tema di turbativa violenta del possesso di cose immobili, rientrano nella previsione della norma di cui all'art. 634 c.p. anche le situazioni possessorie — non contraddistinte attualmente dalla presenza viziante della vis o della clandestinità — aventi il contenuto delle servitù, siano esse apparenti e non apparenti; e ciò in quanto, ai fini della tutela penale, nessun senso avrebbe operato tale distinzione privatistica, che nemmeno ha rilevanza nell'ambito della tutela possessoria e che è presa in considerazione dal legislatore civile esclusivamente in relazione alla possibilità dell'usucapione (art. 1061 c.c.). (Fattispecie in tema di servitù di passaggio).

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