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Articolo 600 octies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio

Dispositivo dell'art. 600 octies Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni(2).

Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni(3).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 19, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) La disposizione in esame è sostitutiva dell'abrogata norma ex art. 671. Rispetto all'articolo abrogato, la fattispecie ivi contemplata richiede l'esistenza di un qualificato rapporto tra l'agente e la vittima solo nei casi di mancato impedimento che il minore mendichi o di tolleranza del suo utilizzo da parte di terzi, laddove in precedenza si trattava di un presupposto onnipresente.
(3) Tale comma è stato inserito dall'art. 21-quinquies, comma 1, lettera a) del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

Ratio Legis

La disposizione in esame trova fondamento nella scelta operata dal legislatore di rimuovere il disposto dell'art. 671 concernente l'impiego di minori nell'accattonaggio, mutandone la qualifica da contravvenzione a delitto.

Spiegazione dell'art. 600 octies Codice Penale

La norma in commento punisce le condotte di chi sfrutti minori o incapaci per l'accattonaggio, o comunque permetta che altri se ne avvalgano.

Il bene giuridico tutelato è la libertà psico-fisica del minore o del non imputabile.

Trattasi di reato in forma commissiva per quanto riguarda lo sfruttamento, e di natura omissiva per quanto concerne invece il permettere che altri se ne avvalgano, qualora sussista un obbligo giuridico di impedire l'evento. In tal modo si rende punibile sia il genitore che sfrutti il minore, sia il genitore che nulla faccia per impedirlo, sottoponendoli oltretutto alla medesima cornice edittale.

La norma trova applicazione qualora il fatto non costituisca più grave reato, come ad esempio la riduzione in schiavitù ex art. 600.


Massime relative all'art. 600 octies Codice Penale

Cass. pen. n. 7140/2021

In tema di impiego di minori nell'accattonaggio, non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che i minori siano sottoposti a sofferenze o mortificazioni, né assume rilevanza scriminante la connotazione culturale della pratica di chiedere l'elemosina, poichè in contrasto con i beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori.

Cass. pen. n. 21198/2011

In tema di impiego di minori nell'accattonaggio, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall'abrogato art. 671 cod. pen. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 600-octies cod. pen., contestualmente introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non essendosi verificata alcuna "abolitio criminis", con la conseguenza che il fatto commesso sotto la previgente disciplina deve essere regolato dalla norma più favorevole all'imputato.

Cass. pen. n. 13526/2010

In tema di impiego di minori nell'accattonaggio, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall'abrogato art. 671 c.p. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 600-octies c.p., contestualmente introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non essendosi verificata alcuna "abolitio criminis" in quanto l'uno e l'altro precetto puniscono la medesima condotta.

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