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Articolo 609 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Dispositivo dell'art. 609 Codice Penale

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni(1) [323], esegue una perquisizione o un'ispezione personale(2), è punito con la reclusione fino ad un anno.

Note

(1) Se il soggetto attivo non è un pubblico ufficiale la condotta in esame può essere punita ai sensi dell'art. 610 come violenza privata.
(2) Deve trattarsi di condotte che segnalano un mancato rispetto delle condizioni soggettive e oggettive, nonché delle forme richieste per l'esercizio delle funzioni di perquisizione o ispezione. Si ricordi a tal proposito che gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono autorizzati a compiere ispezioni personali ex art. 354, comma 3 del codice di procedura penale.

Ratio Legis

La disposizione in esame tutela il bene della libertà personale dei singoli, garantendo anche l'interesse della P.A. ad uno svolgimento corretto delle proprie funzioni.

Spiegazione dell'art. 609 Codice Penale

I delitti contro la libertà personale sono posti a tutela della libertà di movimento e di spostamento, che solo lo Stato, per mezzo dei suoi organi giurisdizionali, può limitare. La libertà personale rappresenta un diritto inviolabile ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, prevedendosi all'uopo la riserva assoluta di legge.

La norma in esame punisce il pubblico ufficiale che abusi dei suoi poteri al fine di eseguire perquisizioni (art. 247 o ispezioni personali (art. 245 non consentite.

Il delitto è per vero configurabile non soltanto quando manchino i presupposti legali per procedere all'atto, ma anche quando esso sia attuato in maniera difforme da quanto normativamente previsto.

Tuttavia va precisato che, in quest'ultimo caso, qualora la condotta del pubblico ufficiale si manifesti in maniera violenta, tale da provocare lesioni personali, il delitto in oggetto resterà assorbito da quello più grave di cui all'articolo 582, aggravato dalla qualifica.

Inoltre tale delitto, così come quello di arresto illegale (art. 606), richiede per la sua configurazione l'abuso di potere, rientrando tra le ipotesi di di reato ad illiceità o antigiuridicità speciale.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce il pubblico ufficiale che, volontariamente, esegua una perquisizione o un'ispezione personale, nella consapevolezza di abusare dei poteri relativi alle proprie funzioni.

Elemento costitutivo della fattispecie in esame è l'abuso di potere realizzato dal pubblico ufficiale. Tale circostanza fa si che quello punito ai sensi dell'art. 609 c.p. rientri tra le ipotesi di reato a cosiddetta illiceità o antigiuridicità speciale, con la conseguenza che l'abuso o l'arbitrarietà della condotta dell'agente, oltre ad essere parte integrante del delitto stesso, condiziona anche la sussistenza dell'elemento soggettivo.

È un reato proprio in quanto soggetto attivo può essere esclusivamente un pubblico ufficiale. Non può, quindi, essere punito ai sensi dell'art. 609 c.p. nemmeno colui che sia incaricato di un pubblico servizio.

La condotta tipica consiste negli atti abusivi con cui l'agente esegua una perquisizione o un'ispezione personale. La perquisizione personale consiste nella ricerca di cose relative ad un reato, eseguita su una persona. L'ispezione personale è, invece, la ricerca di elementi di prova relativi ad un determinato reato, realizzata sul corpo di una persona.
Si verifica un abuso nel compimento di una perquisizione o di un'ispezione qualora la loro esecuzione avvenga al di fuori delle funzioni, dei casi, delle condizioni e delle formalità che le rendano legittime. Ciò significa che la fattispecie in esame è configurabile non solo nel caso in cui manchino i presupposti richiesti dalla legge al fine di realizzare una perquisizione o un'ispezione personale, ma anche qualora queste ultime siano realizzate in maniera diversa da quella prevista dal legislatore.

La persona su cui venga realizzata le perquisizione o l'ispezione personale costituisce l'oggetto materiale del reato.

La fattispecie si considera consumata nel momento in cui si realizza l'evento tipico, rappresentato dalla manomissione della persona del soggetto passivo o dalla sua costrizione o induzione all'obbedienza, quale conseguenza della condotta criminosa posta in essere dall'agente.
È ammesso il tentativo qualora l'agente abbia dato avvio ad atti idonei e non equivoci diretti all'esecuzione della perquisizione o dell'ispezione.
Nel caso in cui vi sia contesto d'azione, i vari atti di perquisizione ed ispezione costituiscono un solo reato.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di eseguire la perquisizione o l'ispezione personale abusando dei poteri inerenti alle proprie funzioni di pubblico ufficiale.
Considerato che la libertà personale non costituisce un diritto disponibile, il consenso del soggetto passivo non esclude l'illiceità del fatto.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 609 Codice Penale

Cass. pen. n. 25709/2011

Il delitto di perquisizione arbitraria è configurabile non solo quando siano in concreto assenti le condizioni richieste dalla legge per il compimento dell'atto, ma anche quando esso sia realizzato con modalità illegali. (Nella specie la perquisizione, legittimamente disposta ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 309 del 1990, era stata violentemente eseguita, provocando lesioni al soggetto perquisito).

L'esecuzione di una perquisizione con modalità violente, tali da provocare lesioni sulla persona del soggetto perquisito, integra unicamente il reato di lesioni personali volontarie aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale, restando in esso assorbito il delitto di perquisizione arbitraria. (In motivazione la Corte ha precisato che, a ritenere diversamente, sarebbe ravvisabile un solo reato complesso perché, quando l'arbitrarietà di traduce in lesioni, queste ultime dovrebbero ritenersi elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 609 c.p., complesso a norma dell'art. 84 c.p.).

Cass. pen. n. 164/1972

L'ordine di sequestro di cose pertinenti al reato e reperibili in un determinato luogo, che può essere anche l'abitazione dell'imputato, va distinto dall'ordine di perquisizione domiciliare, avendo quest'atto caratteristiche ben diverse dal sequestro; con questo invero si provvede soltanto ad acquisire al processo le cose che sono pertinenti al reato e che non si ritengono occultate da chicchessia, mentre la perquisizione è l'atto col quale s'intende anzitutto rintracciare le cose pertinenti al reato che si sospettano occultate. Ne consegue che, se anche il decreto di sequestro, indica il luogo dove possono reperirsi le cose da sequestrare, non per questo il provvedimento si qualifica come ordine di perquisizione, che oltre ad una sua precisa qualificazione nominalistica, postula un sospetto di occultamento che giustifica quella particolare attività di ricerca che costituisce l'atto stesso di perquisizione.

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