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Articolo 462 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto

Dispositivo dell'art. 462 Codice Penale

Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto(1), ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati(2) , è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 10 a euro 206(3).

Note

(1) Nel concetto di pubbliche imprese di trasporto rientrano anche quelle private che sono però concessionarie di un pubblico servizio di trasporto, in quanto ai fini dell'integrazione del reato rileva la connotazione pubblicistica del servizio svolto.
(2) L'alterazione deve riguardare elementi costitutivi del titolo di viaggio e non il timbro o segno di annullamento, altrimenti sarebbe ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 476.
(3) Se la condotta ha per oggetto le matrici dei biglietti ferroviari e le conseguenti registrazioni contabili, che rientrano nella categoria degli atti pubblici, in quanto relativi all'aspetto documentativo, integra il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all'art. 476 e non quello di cui alla norma in esame.

Ratio Legis

La disposizione in esame è fortemente criticata dalla dottrina, in quanto sarebbe diretta a tutelare l'interesse patrimoniale delle imprese di trasporto, e non la pubblica fede

Spiegazione dell'art. 462 Codice Penale

La norma in esame parifica quod poenam la condotta di contraffazione o alterazione di biglietti atti alla pubblica circolazione e la condotta di chi, pur non avendo concorso alla falsificazione, acquista e detiene tali biglietti allo scopo precipuo di metterli in circolazione o direttamente li mette in circolazione.

Ai fini della configurabilità penale di tale ultima fattispecie è ovviamente necessaria la consapevolezza del carattere illeciti dei biglietti in questione.

Massime relative all'art. 462 Codice Penale

Cass. pen. n. 8374/2022

Il reato di ricezione di titoli di viaggio contraffatti, da parte di chi non abbia concorso nella loro contraffazione o alterazione, non concorre con quello di ricettazione, di cui condivide gli elementi costitutivi della ricezione di cose di provenienza delittuosa e della consapevolezza di tale origine illecita, ponendosi in rapporto di specialitą rispetto ad esso.

Cass. pen. n. 32816/2007

Non integra il delitto previsto dall'art. 462 c.p. la contraffazione di biglietti per il trasporto aereo che sia meramente finalizzata alla falsa attestazione di un pregresso espletamento di missioni e non alla loro messa in circolazione quali titoli di viaggio, in quanto il bene giuridico tutelato dalla disposizione si identifica nell'esigenza che l'attivitą delle imprese di pubblico trasporto sia posta al riparo da un diffuso utilizzo di titoli di viaggio falsificati. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso il delitto di cui all'art. 462 c.p., in relazione all'artificiosa predisposizione di tabelle di indennitą di missione con l'allegazione di biglietti d'aereo contraffatti nelle date, negli itinerari e nell'importo, ravvisando peraltro il delitto di peculato nell'appropriazione delle somme di denaro ottenute dal responsabile di un servizio di segreteria comunale per effetto di illegittime delibere di liquidazione, artificiosamente predisposte con l'allegazione di falsa documentazione).

Cass. pen. n. 12487/1980

Le matrici dei biglietti ferroviari e le conseguenti registrazioni contabili rientrano nella categoria degli atti pubblici, in quanto direttamente riferentisi all'aspetto documentativo e, quindi, amministrativo, della gestione di un pubblico servizio. Pertanto la loro falsificazione va ricondotta allo schema giuridico di cui all'art. 476 c.p. e non in quello di cui all'art. 462 c.p.

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