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Articolo 435 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Dispositivo dell'art. 435 Codice Penale

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene(1) dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse(2) è punito con la reclusione da uno a cinque anni [678, 679, 703](3).

Note

(1) Per detenzione s'intende la disponibilità materiale o giuridica delle materie esplodenti.
(2) Sono materie asfissianti, accecanti, tossiche tutte le sostanze o i composti in grado di alterare notevolmente la vista o l'attività respiratoria (con esclusione, quindi, dei meri lacrimogeni) o di provocare avvelenamento.
La fabbricazione riguarda qualsiasi attività contributiva alla formazione e produzione del materiale esplodente.
(3) Quanto l'agente utilizza materie esplodenti o lesive, la condotta rimane assorbita nei reati di cui agli artt. 420 o 434. Mentre concorre con le fattispecie ex artt. 241 e 283 quando il soggetto opera nell'ambito di attività cospirative contro l'integrità dello Stato.

Ratio Legis

Ciò che viene tutelato è la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone, per la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli individui minacciati o colpiti, protetti non come tali, ma come appartenenti alla comunità.

Spiegazione dell'art. 435 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è l'incolumità pubblica, con specifico riguardo al pericolo che può determinarsi in conseguenza della fabbricazione, detenzione o dell'acquisto di materiali esplodenti o intrinsecamente pericolosi.

Il pericolo per la pubblica incolumità si connota per la diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a priori.

Viene dunque a configurarsi un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d'azione degli effetti della condotta, sia le persone offese.

Nonostante in non unanime parere di dottrina e giurisprudenza, pare preferibile sussumere la fattispecie in esame tra i reati di pericolo concreto, risultando necessario accertare l'obiettiva idoneità della condotta al conseguimento del fine di attentare alla pubblica incolumità.

Viene richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di acquistare, detenere o fabbricare materiale pericoloso, ed il dolo specifico di attentare alla pubblica incolumità.

La costruzione del reato come figura di attentato, rene non configurabile il tentativo.

Massime relative all'art. 435 Codice Penale

Cass. pen. n. 1569/1968

A differenza che per le ipotesi criminose previste dagli artt. 432, 433 e 434 c.p., per la sussistenza del delitto di detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.) non è richiesto il verificarsi di un pericolo per la pubblica incolumità. Il delitto previsto dall'art. 435 c.p., ove non integri una determinazione al solo fine specifico di commettere reati contro la pubblica incolumità, ma riveli altresì nell'agente la consapevolezza che con quei reati avranno esecuzione i progetti di un sodalizio delinquenziale di cui si fa parte e che volutamente si approvano e si eseguono (violazione degli artt. 241 e 283 c.p.), concorre sia con il delitto di cospirazione che con quelli di attentato all'integrità dello Stato o alla Costituzione. I reati previsti dagli artt. 305 e 435 c.p. costituiscono ipotesi criminose essenzialmente differenziate dalla diversità dell'oggetto giuridico, cui non si adatta il meccanismo della progressione o dell'assorbimento. Ne consegue che, mancando un'espressa disposizione che stabilisca la consumazione della fattispecie minore (art. 435) in quella maggiore (art. 305), tra di esse può sussistere concorso di reati.

Cass. pen. n. 831/1968

Il reato di cui all'art. 435 c.p., si perfeziona con la detenzione dell'esplosivo e per la sua consumazione la legge non esige che il fine di attentare alla pubblica incolumità sia realizzato, ma soltanto che la detenzione dell'esplosivo sia qualificata da tal fine (dolo specifico). Anche se detto fine non sia raggiunto, pertanto, si tratta di reato consumato e non soltanto tentato, onde non è applicabile il precetto di cui al terzo comma dell'art. 56 c.p. che riguarda esclusivamente il reato tentato.

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