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Articolo 434 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

Dispositivo dell'art. 434 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti(1), commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro(2) è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene [449, 676, 677].

Note

(1) Vengono quindi in rilievo tutte le condotte aggressive, diverse da quelle tipizzate nelle norme precedenti, che rappresentano un pericolo per l'incolumità.
(2) Per disastro s'intende un incidente di non comune gravità, produttivo di danni estesi e complessi, che mette a repentaglio la vita e l'integrità di un numero indeterminato di persone.

Ratio Legis

Ciò che viene tutelato è la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone, per la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli individui minacciati o colpiti, protetti non come tali, ma come appartenenti alla comunità.

Spiegazione dell'art. 434 Codice Penale

La presente norma svolge una funzione di chiusura, in quanto destinata a punire quelle condotte non sussumibili sotto le altre fattispecie degli articoli precedenti. Ciò si desume sia dalla clausola di sussidiarietà espressa, sia dall'utilizzo del termine “altro disastro.

Il bene giuridico tutelato è l'incolumità pubblica, con specifico riguardo alla sicurezza delle costruzioni.

Il pericolo per la pubblica incolumità si connota per la diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a priori.

Viene dunque a configurarsi un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d'azione degli effetti della condotta, sia le persone offese.

Il reato può realizzarsi sia in forma commissiva che omissiva, qualora gravi sul colpevole uno specifico obbligo di garanzia. Nel caso di crollo , essa sussiste in capo al proprietario, ai condomini ed alle persone giuridiche proprietarie della costruzione; nel caso di disastro, in capo ai gestori delle attività pericolose.

La norma ricalca in parte lo schema del tentativo, e, nonostante non sia menzionata, è comunque necessaria l'idoneità dei fatti posti in essere a provocare il crollo o il disastro.

Si prevede dunque un delitto a consumazione anticipata, prescindendo dall'effettivo verificarsi dell'evento.

Data la natura di reato di pericolo concreto, il giudice dovrà accertare la sussistenza del delitto sulla base di tutti gli elementi concreti del fatto.

Il crollo assume rilevanza penale solamente se in grado di minacciare l'incolumità di un numero indeterminato di persone. In mancanza di tale elemento, si configurerà solamente il reato contravvenzionale di cui all'art. 676.

La seconda parte della norma disciplina il c.d. disastro innominato. Trattasi di un accadimento diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai “disastri” di cui agli articoli precedenti.

Infatti l'”atro disastro” deve comunque realizzare un evento macroscopico, dirompente e caratterizzato da una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di un numero indeterminato di persone.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è necessario il dolo intenzionale, mentre il pericolo per la pubblica incolumità può essere anche solo oggetto di rappresentazione e di accettazione delle conseguenze (dolo eventuale).

Data la già di per sé forte anticipazione della tutela penale, il tentativo (art. 56 non risulta ammissibile.

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante speciale, qualora dal fatto derivi un disastro, ovvero un evento di danno diffuso che metta in pericolo un numero indeterminato di persone.

Massime relative all'art. 434 Codice Penale

Cass. pen. n. 35840/2021

In tema di disastro innominato colposo, il disastro è integrato da un avvenimento, sotto il profilo naturalistico, grave e complesso - ma non necessariamente eclatante, immane ed eccezionale per dimensioni - e, sotto il profilo dell'offensività, idoneo a mettere in concreto pericolo, secondo una valutazione "ex ante", la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, anche qualora tale pericolo possa essere escluso secondo una valutazione "ex post" in ragione degli interventi di urgenza e di ripristino eseguiti nell'immediatezza del fatto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che - in una fattispecie di crollo del manto stradale con conseguente apertura di una voragine di 12 metri di profondità e di ampiezza di 6 metri per 3, nel centro di Milano - aveva escluso la configurabilità del disastro colposo sia in ragione dei profili dimensionali dell'evento disastroso, sia per la ritenuta mancanza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità, alla luce dell'avvenuta messa in sicurezza della zona nell'immediatezza del crollo).

Cass. pen. n. 7479/2021

Integra il reato di disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. la ripetuta e sistematica immissione nell'ambiente di fattori inquinanti, mediante tombamento, spargimento su terreni agricoli o sversamento in canali per acque reflue di rifiuti pericolosi, quali fanghi e rocce da lavorazione industriale, anche sotto forma di compost contenente idrocarburi ad alto peso molecolare, percolato, amianto ed oli esausti, in quanto condotta produttiva di contaminazione e compromissione del suolo e dell'acqua, con conseguente processo di deterioramento ambientale di lunga durata.

Cass. pen. n. 9749/2020

Integra il delitto di crollo colposo di costruzione, totale o parziale, non qualsiasi distacco con caduta al suolo di singoli elementi costruttivi di un edificio, bensì il crollo che assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento che, valutato "ex ante", assume tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante, mentre non è necessaria una tale capacità diffusiva né si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone ai fini della configurabilità della contravvenzione di rovina di edifici. (Fattispecie relativa al crollo del corrimano-parapetto di uno scalone di collegamento tra il piano terreno ed il primo piano di un edificio all'interno del quale era in corso una festa, determinato dalla pressione della folla, cui seguiva il crollo della struttura, che colpiva alcuni partecipanti che si trovavano sotto la stessa nonché la caduta di numerosi avventori presenti, in quel momento sulla scala, in cui la Corte, in assenza di pregiudizi alla statica della costruzione e alle strutture portanti dell'edificio, ha ritenuto corretta la derubricazione dell'originaria imputazione di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen. nella contravvenzione di rovina di edifici).

Cass. pen. n. 46876/2019

Ai fini della configurabilità del delitto di disastro ambientale colposo (artt. 434, comma secondo, e 449 cod. pen.) è necessario che l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tali da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che il movimento franoso verificatosi all'interno di una discarica comunale potesse integrare il reato, avendo determinato un innalzamento solo temporaneo delle esalazioni maleodoranti provenienti dalla discarica e dei livelli di inquinamento di due corsi d'acqua).

Cass. pen. n. 35684/2018

In tema di disastro colposo, per "costruzione" di cui all'art. 434 cod. pen. si intende qualsiasi manufatto tridimensionale, anche diverso da un edificio, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo e che, per la sua natura e per le ripercussioni che la norma di cui all'art. 434 cod. pen. assegna alla sua caduta, sia atto a determinare conseguenze tali da minacciare la vita o l'incolumità fisica di una cerchia indeterminata di persone. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso che il crollo di un di un palo della luce possa integrare il delitto previsto dagli artt. 434 e 449 cod. pen.).

Cass. pen. n. 18384/2018

Il disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante; pertanto è compito del giudice di merito accertare se l'imputato abbia dato luogo a fatti diretti a determinare un evento disastroso per poi stabilire se l'attività compiuta abbia causato le conseguenze disastrose.

Cass. pen. n. 18432/2015

Nel delitto di crollo colposo si richiede che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; invece, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone. (La S.C. ha qualificato l'originaria imputazione di cui agli artt. 434 e 449 c.p., riferita ad un caso in cui si era verificato, durante lavori di straordinaria manutenzione, il crollo del solaio, senza interessamento delle strutture portanti e senza danni alle persone, nella contravvenzione prevista dall'art. 676, secondo comma, c.p.).

Cass. pen. n. 15667/2013

Nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che l'agente, pur in una diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso. (Nella specie la Corte ha ritenuto la sussistenza del "periculum in mora" in ordine ai reati di cui agli artt. 434 primo e secondo comma, 437, primo e secondo comma e 439 c.p. relativamente alla eventualità che gli indagati, quali titolari dello stabilimento industriale inquinante ponessero in essere interventi di fatto a tutela della proprietà e, quindi, per finalità opposte a quelle del sequestro preventivo cui era stato sottoposto lo stabilimento medesimo.

Cass. pen. n. 36626/2011

Il disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante; il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità. (Fattispecie di reiterata abusiva attività estrattiva da una cava con alterazione di corsi d'acqua, inondazioni, infiltrazioni, instabilità ambientale e pregiudizio per la dinamica costiera).

Cass. pen. n. 24732/2010

In tema di causalità, un sisma non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (nella specie consistito nel crollo totale di tre sole costruzioni di un centro abitato), in assenza del crollo totale di tutte le altre costruzioni dello stesso centro abitato. (Fattispecie in tema di crollo colposo di costruzioni: in motivazione, la Corte ha precisato che i terremoti di massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente qualificate come sismiche).

Cass. pen. n. 41306/2009

Non integra il delitto di crollo di costruzione o altri disastri dolosi, previsto dall'art. 434 c.p., il fatto di chi abbia aperto la valvola di una bombola di gas nel suo appartamento condominiale al fine di far saturare l'ambiente per suicidarsi, determinando così il crollo dell'edificio.

Cass. pen. n. 19342/2007

Per la configurabilità del reato di disastro innominato colposo di cui agli articoli 449 e 434 c.p. è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. A tal fine, l'effettività della capacità diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere, con valutazione « ex ante» accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, eventualmente, l'evento dannoso non si è verificato: ciò perché si tratta pur sempre di un delitto colposo di comune pericolo, il quale richiede, per la sua sussistenza, soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica e non necessariamente anche la prova che derivi un danno.

Cass. pen. n. 4675/2007

Il delitto di disastro colposo innominato (art. 434 c.p.) è un delitto di danno essendo compreso tra i delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 c.p.

Il delitto di disastro colposo innominato (artt. 434 e 449 c.p.) è integrato da un «macroevento» che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità.

In tema di reati contro l'incolumità pubblica, per la configurabilità del delitto di disastro colposo (artt. 434 e 449 c.p.) è necessario che l'evento si verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa (art. 434, comma primo, c.p.), nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434.

Cass. pen. n. 31462/2006

In tema di disastro colposo, la responsabilità dei titolari di una tipografia per il crollo dello stabile, causata da lavori di ampliamento dei locali destinati alla predetta attività, non può essere affermata in base alla mancata verifica della compatibilità con le strutture dello stabile di tale incremento là dove l'evento dannoso non poteva ritenersi ex ante prevedibile, in assenza di elementi concreti per dubitare di un qualche deficit strutturale dell'edificio, giacché, diversamente, in ragione dell'attività svolta e dell'ampliamento che si era realizzato, i titolari avrebbero potuto fare affidamento sulla corretta costruzione dell'edificio e, quindi, sull'assenza di difetti strutturali incompatibili con l'intervento ampliativo.

Cass. pen. n. 7629/2006

L'art. 434 c.p. si configura come norma di chiusura nel quadro della categoria dei delitti di disastro, e pertanto l'espressione «fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti» rinvia solo a quelli che prevedono delitti di disastro e non anche al delitto di incendio previsto dall'art. 423 c.p. Quando entrambi i reati siano posti in essere mediante la stessa condotta materiale ed arrechino un'identica offesa agli interessi tutelati, sussiste tuttavia tra essi un rapporto di sussidiarietà o di consunzione, nel senso che, se il reato di crollo viene commesso cagionando un incendio, trova applicazione soltanto la norma che incrimina il crollo doloso aggravato in quanto reato più grave.

Cass. pen. n. 11771/1997

Per la sussistenza del delitto di cui agli artt. 449 e 434 c.p. è necessario che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè proporzioni notevoli — non limitate ad un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi — e tali da mettere in pericolo una cerchia indeterminata di persone. (Nella specie la Corte ha evidenziato che il crollo aveva interessato un'ampia porzione delle facciate tergali di due fabbricati e di settori di vari solai ai piani, con lesioni di altri edifici ed instabilità della stessa piazza del castello di Ambra e con pericolo non solo degli abitanti degli edifici ma anche di una squadra di operai e di persone indeterminate che si trovavano nei paraggi).

Cass. pen. n. 10162/1994

Poiché il concetto di crollo, totale o parziale, di una costruzione implica la disintegrazione delle strutture essenziali di essa in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi costruttivi venga superata e vinta dalla forza di gravità, non è sufficiente ad integrare il reato di cui agli artt. 434, 449 c.p. il pericolo di un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi, ancorché stabilmente inserito nella costruzione, qualora non sia possibile che le strutture essenziali di essa risultino definitivamente compromesse. (Nella fattispecie, a seguito di un'esplosione causata dall'accensione del motore di un veicolo, custodito nell'autorimessa di un edificio, da cui era fuoriuscito g.p.l., erano stati gravemente danneggiati alcuni garages vicini, le cui porte erano state divelte verso l'esterno, e l'appartamento sovrastante. La Corte di cassazione ha escluso che ricorressero gli estremi del crollo).

Cass. pen. n. 9553/1991

Le due ipotesi di reato, rispettivamente delittuosa e contravvenzionale, previste dall'art. 449 c.p., con riferimento all'art. 434, e dall'art. 676 stesso codice, differiscono tra loro non soltanto perché soggetto attivo del delitto può essere chiunque, mentre soggetti attivi della contravvenzione possono essere esclusivamente il progettista ed il costruttore, ma si distinguono anche e soprattutto per la differenza inerente all'elemento materiale e, particolarmente per la maggiore gravità dell'avvenimento che caratterizza il delitto rispetto alla contravvenzione. Per la sussistenza del delitto, invero, si richiede che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè di un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, mentre per la contravvenzione deve trattarsi di semplice rovina di un edificio o di altra costruzione e la circostanza che sia derivato pericolo alle persone è prevista come aggravante.

Cass. pen. n. 17549/1989

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 434 c.p., per crollo di una costruzione deve intendersi la rovina, lo sfasciamento, la caduta e ogni altra disgregazione delle strutture essenziali della costruzione tale che la forza di coesione tra i singoli elementi costitutivi venga superata e spinta dalla forza di gravità.

Cass. pen. n. 17492/1989

In tema di crollo colposo di costruzioni, il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori di un edificio eretto in zona non dichiarata sismica non sono tenuti ad adottare quelle cautele che, particolarmente, la legge prescrive per le costruzioni in zone a rischio sismico. Tuttavia, ove l'edificio venga progettato e/o realizzato senza l'osservanza delle norme della buona tecnica di edilizia civile e delle regole comunemente adottate in materia, sì da porre in essere una costruzione caratterizzata da anormale fragilità, qualora sopravvenga un movimento tellurico che ne cagioni la rovina, è ravvisabile rapporto di (con) causalità tra la rimproverabile condotta dei soggetti sopra indicati (ovvero di taluno tra essi) e l'evento de quo, senza che possa accamparsi imprevedibilità del terremoto, il quale, pur nella eccezionalità, rientra tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto nell'esplicazione delle considerate attività professionali. (Fattispecie di crollo di un edificio in occasione del sisma che nel novembre 1980 colpì alcune zone della Campania e della Basilicata. Fu accertato che le fondamenta del manufatto presentavano gravi carenze tali da renderlo estremamente fragile, sicché, alla prima scossa tellurica, si sbriciolò cagionando la morte di tutti i quaranta abitanti. Il progettista-direttore dei lavori si difendeva sostenendo, tra l'altro, l'imprevedibilità dell'evento terremoto in zona non dichiarata [al tempo] a rischio sismico).

Cass. pen. n. 4871/1987

In tema di crollo di costruzioni o di altri disastri dolosi, la inidoneità dell'azione, valida per integrare tali fattispecie criminose, deve essere considerata sotto il profilo potenziale, indipendentemente da ogni altro evento esterno o sopravvenuto; mentre la inidoneità, onde configurare nella specie un reato impossibile, deve essere assoluta in virtù di una valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso. Ne consegue che commette il delitto di cui all'art. 434 c.p. colui che cerchi di far esplodere il gas contenuto in due bombole, al fine di cagionare il crollo dell'edificio, depositate in un appartamento la cui porta di ingresso sia socchiusa, senza che, a causa della chiusura di altre parti esterne, vi fosse la possibilità di dispersione del gas.

Cass. pen. n. 8171/1985

L'evento del delitto di crollo, sia nell'ipotesi dolosa (art. 434 c.p.) che in quella colposa (art. 449 in relazione all'art. 434 c.p.) deve possedere modi di essere ed effetti tanto gravi ed estesi da colpire collettivamente, costituendo un pericolo di carattere personale e diffuso e perciò attinente alla «pubblica incolumità», mentre nell'ipotesi contravvenzionale (art. 676 c.p.) è sufficiente il semplice «pericolo alle persone».

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M. S. chiede
lunedì 10/10/2022 - Lombardia
“Gentile Avvocato,

ho avuto un incidente con il gas e vorrei sapere essendo venuto un pubblico magistrato ad indagare quali reati ha archiviato per via di questo incidente e se me li può spiegare. Praticamente abbiamo avuto una fuga di gas che ha causato la distruzione della casa di mia nonna.

Cordialmente”
Consulenza legale i 02/11/2022
Prima di rispondere al quesito, giova fare una breve premessa.

Il caso di specie riguarda l’esplosione di un’abitazione dovuta a una fuga di gas. A seguito di tale esplosione subiva danni un solo abitante, che non sporgeva alcuna denuncia - querela per quanto accaduto.

A seguito dell’evento veniva aperto un fascicolo dalla Procura territorialmente competente per i reati di:
- lesioni colpose, ex art. 590 del c.p., in danno della persona ferita;
- crollo di costruzione o altro disastro doloso, ex art. 434 del c.p. che punisce chiunque compia atti funzionali a cagionare il crollo di un edificio o altro disastro;
- delitto colposo di danno, ex art. 449 del c.p. che non si distingue granché da quello previsto dall’art. 434 c.p. precedentemente citato, ad eccezione del fatto che nel caso del 449 c.p. il disastro è cagionato per colpa (diritto penale) e non già per il dolo (diritto penale)
- fraudolento danneggiamento dei beni assicurati ex art. 642 del c.p. che si suppone in ragione della possibilità che l’esplosione sia stata funzionale a frodare l’assicurazione;
- lesioni come conseguenza di altro delitto ex art. 586 del c.p..

Ora, il Pubblico Ministero procede a richiedere l’archiviazione perché, in buona sostanza, non ritiene di avere elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio.
Per quanto riguarda l’ipotesi del disastro doloso, infatti, il PM ritiene di non avere elementi sufficienti per affermare che effettivamente le tubature del gas siano state manomesse.
A tale riguardo si evidenzia il fatto che non sussiste neanche un movente credibile perché: (i) o si ritiene che si sia trattato di una follia autolesionistica (ii) oppure di una frode in assicurazione, ipotesi quest’ultima comunque poco credibile perché l’assicurazione non ha agito in denuncia della frode.

Al contempo, sulle ipotesi colpose, pure il PM ritiene di non poter proseguire l’azione in considerazione del fatto che non v’è alcun elemento dal quale poter dedurre la responsabilità di qualsivoglia soggetto.

Si tratta, quindi, di una normalissima richiesta di archiviazione fondata sul fatto che l’organi inquirente non ha alcun elemento in grado di suffragare anche la minima ipotesi di rilevanza penale.