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Articolo 423 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Incendio boschivo

Dispositivo dell'art. 423 bis Codice Penale

Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui(1), è punito con la reclusione da sei a dieci anni(2)(4).

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni(3)(4).

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento(2).

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi(5).

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi(2).

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Note

(1) Si tratta di una ipotesi speciale del reato di incendio ex art. 423, dal quale si differenzia per l'oggetto materiale della condotta qui individuato nei boschi, selve o foreste e vivai forestali destinati al rimboschimento.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.
(3) Il comma secondo prevede una variante colposa del delitto in esame, che si configura dunque quando si realizza una violazione delle regole di cautela e diligenza nell'utilizzo di boschi, selve e foreste.
(4) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.
(5) Comma inserito dall'art. 6, comma 1 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Ratio Legis

La fattispecie in esame, prima disciplinata come circostanza aggravante, è stata introdotta quale ipotesi autonoma di reato al fine di fronteggiare in modo più rigoroso i danni prodotti dai piromani.

Spiegazione dell'art. 423 bis Codice Penale

I delitti contro l'incolumità pubblica sono tutti contraddistinti dalla diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a priori.

Viene dunque a configurarsi un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d'azione degli effetti della condotta, sia le persone offese.

Tuttavia, la norma in oggetto non tutela le persone intese singolarmente ma, oltre alla pubblica incolumità, il patrimonio boschivo nazionale.

Per quanto riguarda l'incendio, esso deve presentare i caratteri della vastità, della rapida propagazione e della difficoltà di spegnimento delle fiamme.

La norma configura un reato di danno, in cui, a differenza dell'art. 423, il solo fatto di aver appiccato un incendio boschivo costituisce un danno all'ambiente. Per tali motivi, il reato è configurabile anche in luoghi disabitati, derivando comunque il pericolo per la pubblica incolumità direttamente dalla lesione all'ambiente boschivo.

Tuttavia, qualora si metta anche in pericolo la vita di un numero indeterminato di persone, le due fattispecie concorreranno.
Il tentativo è pacificamente ammissibile.

Al terzo comma si disciplina una circostanza aggravante speciale, se dall'incendio deriva un pericolo per gli edifici o un danno per aree protette, ove il pericolo per gli edifici va accertato dal giudice in concreto. Per le aree protette è necessario invece un danno effettivo. Va precisato inoltre che le due circostanze possono anche concorrere tra loro.

Al quarto comma è prevista un'altra circostanza aggravante speciale, qualora dal fatto derivi un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Massime relative all'art. 423 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 31345/2020

In tema di incendio boschivo, l'elemento oggettivo del reato può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e macchia mediterranea", in quanto l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.

Cass. pen. n. 48942/2017

Sussiste la responsabilità per il reato di incendio boschivo (art. 423-bis cod. pen.) del legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico che non si assicuri, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità dell'attività, che l'evento si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi, in conseguenza degli spari azionati e della potenziale diffusione di scintille sulla vegetazione, non esonerando il responsabile da tali obblighi di cautela il fatto che l'esplosione dei fuochi avvenga in un'area pressoché priva di vegetazione, più volte utilizzata in passato, e che il servizio di pulizia sia di competenza dell'amministrazione comunale.

Cass. pen. n. 41927/2016

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423 bis cod. pen., costituisce "incendio boschivo" il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In applicazione del principio, è stata ritenuta idonea a configurare il reato la presenza di fiamme propagatesi in un'area adibita a pascolo, limitrofa ad una vasta superficie boscosa, la cui attitudine a propagarsi era stata desunta dal loro fronte, dalla presenza del vento e dall'impiego massiccio di personale per sedarle)).

Cass. pen. n. 27542/2010

È configurabile il concorso tra il delitto di incendio e quello di omicidio, anche nella forma del tentativo, non potendosi identificare il pericolo per l'incolumità pubblica proprio del primo reato nel pericolo per la vita e l'incolumità delle persone. (Nella specie, la condotta dell'agente era consistita nell'appiccare il fuoco a una catasta di legna immediatamente prospiciente il vano cucina di appartamento abitato dal coniuge, in direzione del quale erano stati collocati tre candelotti di fuochi d'artificio e due bombole di gas con gli ugelli aperti).

Cass. pen. n. 7332/2008

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423 bis c.p., per «incendio boschivo» si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per l'oggetto).

Cass. pen. n. 23201/2003

Per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353, si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353.

Cass. pen. n. 25935/2001

Integra il reato di cui all'art. 423 bis, introdotto all'art. 1 comma 1, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, conv. in legge 6 ottobre 2000, n. 275, l'incendio di «boscaglia» tale intendendosi il bosco incolto, fitto, intricato e folto costituito anche da alberi di diversa specie. Tale ricostruzione esegetica della lettera della norma, da un lato corrisponde alla volontà del legislatore di tutelare mediante aggravamento sanzionatorio, il bene primario ed insostituibile costituito dal patrimonio boschivo nazionale, dall'altro lato risulta coerente su di un piano sistematico con la previsione di cui alla successiva L. 21 novembre 2000, n. 353 che all'art. 2 qualifica come incendio boschivo «un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree». Il reato di incendio boschivo può concorrere con quello di danneggiamento non sussistendo fra le due ipotesi nessun rapporto di specialità.

Cass. pen. n. 742/1988

Ai fini del delitto di cui agli artt. 423 e 425 n. 5 c.p., per «bosco» deve intendersi una superficie di notevole estensione sulla quale crescono, naturalmente o con processo artificiale, alberi o frutici, cedui e non cedui, talché in detto termine vanno ricomprese anche le macchie.

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