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Articolo 541 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pene accessorie ed altri effetti penali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 541 Codice Penale

Articolo abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66

[La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto dagli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.]

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